Elaborazione DVR

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 hanno accolto molti concetti già specificati all’interno della legge 626/1994. Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

All’interno di un’azienda, quindi, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività, i quali però non decidono i criteri per portarla a termine, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro.

Il datore di lavoro, cioè, organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.

Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.

Il datore di lavoro, in virtù di queste sue responsabilità deve anche adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l’integrità. A questo si affianca anche l’obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili.

Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.

Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.

Valutazione del rischio biomeccanico derivante da movimenti ripetitivi degli arti superiori

Per movimento ripetitivo degli arti superiori si intende:

“specifica attività lavorativa, finalizzata all’ottenimento di uno specifico risultato, caratterizzata da cicli (indipendentemente dalla loro durata) con azioni degli arti superiori o dalla ripetizione dello stesso gesto lavorativo per buona parte del tempo (più della metà)”.

Lo strumento di rilevazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori che viene utilizzato è la check-list OCRA. La check-list prevede la descrizione di una postazione di lavoro e l’individuazione di valori numerici preassegnati (crescenti con la crescita del rischio) per ciascuno dei 4 principali fattori di rischio (tempi di recupero, frequenza, forza, postura) e per i fattori complementari.

La somma dei valori parziali ottenuti produce un’entità numerica che consente la stima del livello di rischio da assegnare alle postazioni, che risultano, per le proprie caratteristiche strutturali e organizzative, a rischio “assente”, “lieve”, “medio”, “elevato”.

Sulla base delle evidenze emerse nel corso dello svolgimento dell’indagine vengono definite le misure da adottare al fine di ridurre i rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

I posti risultati a rischio “elevato” possono essere successivamente esaminati più nel dettaglio con il Metodo OCRA nella prospettiva di una loro riprogettazione.

Valutazione del rischio campi elettromagnetici

Il D.Lgs. 81 del 2008 “Testo unico in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori” attua l’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e precisamente al Titolo VIII “AGENTI FISICI”, Capo IV.

Il decreto impone che la valutazione, la misurazione e il calcolo dell’esposizione ai campi elettromagnetici, essendo parte integrante della valutazione dei rischi ad agenti fisici sia programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale salvo la necessità di provvedere prima nel caso di importanti modifiche del parco macchine, del loro layout e delle procedure di lavoro, tali da far supporre che i livelli di esposizione dei lavoratori abbiano potuto subire rilevanti modificazioni.

Il datore di lavoro deve valutare e, quando necessario, calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, in particolare devono essere monitorati i campi secondo due parametri :

Valori di azione (che farà scattare gli obblighi previsti dalla normativa);

Valori limite di esposizione (che rappresenta il valore massimo di esposizione per il lavoratore).

I livelli di soglia di esposizione sono individuati a mezzo delle due grandezze “valori limite di esposizione” e “valori di azione”.

Al fine di determinare un’esposizione complessiva causata da differenti sorgenti a frequenze diverse, si deve procedere ad una corposa post-analisi dei dati relativi alle misurazioni svolte.

Nel caso di esposizioni a frequenze diverse, si adottano metodi appropriati di valutazione, tenendo conto delle norme armonizzate europee.

Il documento ICNIRP “Linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz)” descrive una metodologia utile a tale scopo.

Si fa presente che i limiti proposti dal decreto (che sono l’esatta replica di quelli prescritti dalla direttiva 2004/40/CE) sono gli stessi proposti da ICNIRP nel citato documento e pertanto risulta naturale fare riferimento a quest’ultimo anche per la valutazione dell’esposizione simultanea a frequenze diverse.

Tali linee guida I.C.N.I.R.P. costituiscono, un riferimento essenziale citato nel Documento congiunto ISPESLISS, nel quale i due Istituti chiariscono il punto di vista comune nei riguardi delle problematiche sanitarie ed ambientali connesse all’utilizzo dei campi elettromagnetici nel campo di frequenze da 0 Hz a 300 GHz.

Le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-6 del 2001-01 per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenze tra 0 Hz a 10 kHz e nella norma CEI 211-7 del 2001-01 per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenze tra 10 kHz a 300GHz.

CHI DEVE ESEGUIRLA

Nulla è detto in merito a quali luoghi di lavoro sono oggetto di valutazione pertanto andrebbe assunto che tutti i luoghi di lavoro in cui è possibile la presenza di un campo elettromagnetico sono soggetti a valutazione.

ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE

La valutazione viene eseguita previo ricevimento delle piante e delle sezioni (o prospetti) dell’edificio su base cad. E’ opportuno che venga consegnata la documentazione inerente gli impianti elettrici ed elettronici.

La valutazione sarà eseguita con uno o più sopralluoghi in azienda e saranno eseguite le prove strumentali sovra menzionate.

Valutazione del rischio cancerogeno mutogeno

L’art. 236 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che:

” ….il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’articolo 17.

Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione, adotta le misure preventive e protettive … adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.”

Il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con i seguenti dati:

  • le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all’Allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
  • i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
  • il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
  • l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
  • le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  • le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE

Studio Cetus S.r.l., con i propri tecnici, organizzerà un incontro preliminare con i referenti aziendali con lo scopo di esaminare quali siano le attività che possono sottoporre i lavoratori al rischio esposizione sostanze cancerogene o mutagene.

A seguito di questa analisi, i tecnici effettueranno sopralluoghi in Azienda per prendere visione delle lavorazioni e ottenere i dati necessari per eseguire i calcoli ed ottenere il livello di esposizione al rischio, con l’applicazione di metodologie ufficialmente riconosciute.

A supporto di questa attività, Studio Cetus S.r.l. consegnerà al Cliente una checklist da compilare in fase preliminare, che verrà poi utilizzata dai tecnici in fase di sopralluogo.

Una volta raccolti i dati preliminari necessari e aver esaminato le schede di sicurezza, insieme al Cliente verranno programmate le giornate per effettuare i necessari campionamenti i cui risultati serviranno per calcolare il valore espositivo in conformità con quanto previsto dalla norma UNI 689:97.

Infine, verrà elaborato specifico documento di valutazione del rischio all’interno del quale, verranno proposte alcune soluzioni allo scopo di ridurre il rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, se necessarie.

Studio Cetus S.r.l. offrirà assistenza al Datore di lavoro allo scopo di compilare il registro degli esposti a sostanze cancerogene e/o mutagene

Valutazione del rischio chimico

L’art. 223 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che:

“….il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti…”. “il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata”.

Il nostro intervento, che consente al Datore di Lavoro di assolvere al proprio obbligo di valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi, si sviluppa attraverso i seguenti passaggi successivi:

1. Esame delle schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi:

saranno prese in esame, attraverso la verifica delle schede di sicurezza, l’insieme delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nell’ambito dei diversi processi lavorativi.

2. Analisi dei processi e individuazione dei potenziali inquinanti:

le attività che concorrono alla realizzazione di un processo produttivo possono determinare la formazione di inquinanti contenenti sostanze pericolose per l’ambiente e/o per la salute dei lavoratori.

In questa fase, allo scopo di valutare la potenziale presenza di tali sostanze, saranno presi in esame:

  • caratteristiche dei singoli processi produttivi

  • planimetrie e/o lay-out dei luoghi di lavoro

  • attrezzature e/o materiali utilizzati

3. Identificazione dei rischi operativi:

attraverso l’analisi delle singole attività e delle fasi operative vengono valutate le condizioni di rischio presenti ed il loro livello di criticità con particolare attenzione a:

  • modalità operative utilizzate

  • misure di prevenzione e protezione adottate

  • soggetti coinvolti e mansioni corrispondenti

4. Verifica delle misure di prevenzione e protezione adottate:

saranno prese in esame le misure di carattere tecnico ed organizzativo, collettive ed individuali, adottate al fine di ridurre il rischio di esposizione alle sostanze chimiche.

5. Analisi del rischio residuo e stesura del documento di valutazione:

al termine delle precedenti attività verrà effettuata una analisi di rischio secondo metodologie ufficialmente approvate per quanto concerne il rischio salute dovuto all’utilizzo di agenti chimici pericolosi nel luogo di lavoro ed integrato per la valutazione del rischio per la sicurezza e delle multi-esposizioni.

Verrà, quindi, redatto il documento di valutazione del rischio chimico, che illustrerà i pericoli identificati e le misure adottate per la riduzione dei rischi. Saranno infine individuate e proposte le eventuali azioni di miglioramento da mettere in atto al fine di garantire una ulteriore riduzione del rischio.

ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE

Studio Cetus S.r.l., con i propri tecnici, organizzerà un incontro preliminare con i referenti aziendali con lo scopo di esaminare quali siano le attività che possono sottoporre i lavoratori al rischio esposizione sostanze chimiche o polveri.

A seguito di questa analisi, i tecnici effettueranno sopralluoghi in Azienda per prendere visione delle lavorazioni e ottenere le schede di sicurezza delle sostanze o delle miscele utilizzate e i dati necessari per eseguire i calcoli ed ottenere il livello di esposizione al rischio, con l’applicazione di algoritmi che si ispirano a metodologie ufficialmente riconosciute.

A supporto di questa attività, Studio Cetus S.r.l. consegnerà al Cliente una checklist da compilare in fase preliminare, che verrà poi utilizzata dai tecnici in fase di sopralluogo.

Una volta raccolti i dati necessari, verrà elaborato specifico documento di valutazione del rischio all’interno del quale, verranno proposte alcune soluzioni allo scopo di ridurre il rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, se necessarie.

In caso ci si rendesse conto della necessità di effettuare una analisi quantitativa del rischio, utilizzando anche risultati da laboratorio, insieme al Cliente verranno programmate le giornate per effettuare i necessari campionamenti. In questo caso, Studio Cetus S.r.l. effettuerà un calcolo dell’esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche in conformità con quanto previsto dalla norma UNI 689:97.

Valutazione del rischio esplosione

Il D.Lgs. 81 del 2008 “Testo unico in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori”, all’articolo 289 punto 1, cita: “Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.” L’articolo 290 cita: “Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive”. Di seguito sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

L’articolo 294 richiede al datore di lavoro, per assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290, di elaborare e tenere aggiornato un documento denominato: “Documento sulla protezione contro le esplosioni”.

CHI DEVE ESEGUIRLA

Il datore di lavoro che all’interno delle attività abbia delle potenziali atmosfere esplosive per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili oppure per la presenza di polveri combustibili. Mentre sembra facile sapere se vi è presenza di gas (metano, GPL, idrogeno sviluppato ad es. dalla ricarica di accumulatori elettrici, batterie), più difficile risulta l’individuazione per la presenza di polvere. Un materiale che non è normalmente combustibile può divenirlo se ridotto in piccole particelle e nella giusta concentrazione con l’aria (farina, sostanze alimentari in genere, cenere, metalli in genere, ecc). Per un maggior dettagli si veda l’allegato “luoghi in cui è richiesta la valutazione Atex” (Atex sta per Atmosfear Explosive).

ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE

La valutazione viene eseguita previo ricevimento delle piante e delle sezioni (o prospetti) dell’edificio su base cad. E’ necessario uno o più sopralluoghi da parte del tecnico incaricato. Saranno prese in considerazione le zone interne ed esterne dello stabile in cui si utilizzano sostanze che possono dare origine a gas, vapori o nebbie infiammabili oppure per la presenza di polveri combustibili. Le valutazioni saranno effettuate secondo le norme CEI EN 60079-10, CEI 31-35 e guida CEI 31-35/A per i gas e CEI EN 61241-10, CEI 31-66 e guida CEI 31-56 per le polveri.

Valutazione del rischio fulminazione

Dal 1° marzo 2013 è entrata in vigore la seconda edizione della norma CEI EN 62305 che disciplina la protezione da fulminazione a cui possono essere sottoposti gli edifici con relativi danni a persone e beni.

Il D.Lgs. 81 del 2008 “Testo unico in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori” chiede la rielaborazione della valutazione rischi in occasione del grado di evoluzione della tecnica.
La norma CEI EN 62305 comprende cambiamenti importanti in merito alla valutazione del rischio che il datore di lavoro è tenuto a rielaborare.

CHI DEVE ESEGUIRLA

Per la valutazione delle scariche atmosferiche si veda il D.Lgs. 81/08 art. 29 comma 3 come modificato dal D.Lgs. 106/09. Il destinatario della valutazione è il datore di lavoro.
Nulla è detto in merito a quali edifici sono oggetto di valutazione pertanto andrebbe assunto che tutti gli edifici sono soggetti a valutazione.

Facendo riferimento a quanto è indicato nel DM 37/08 è plausibile ridurre i casi, considerando solo quelli in cui il volume dell’edificio supera i 200mc (corrispondono a circa 75mq di superficie in pianta per un edificio a un piano).

ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE

La valutazione viene eseguita previo ricevimento delle piante e delle sezioni (o prospetti) dell’edificio su base cad. Nel caso in cui non possano essere fornite, il nostro studio è in grado di redigerle.

E’ necessario un sopralluogo da parte del tecnico incaricato. Per poter eseguire la valutazione è necessario sapere se esistono zone con pericolo di esplosione all’interno dell’azienda.

Il rischio che sarà valutato sarà soltanto quello inerente la perdita di vite umane. Qualora il cliente lo richieda potrà essere valutato il rischio delle perdite economiche per le sovratensioni associate alla fulminazione.

La valutazione può portare a due differenti risultati:

  • L’edificio risulta autoprotetto. In tal caso, come accade per la maggior parte degli edifici, non sono previsti interventi.

  • L’edificio non è autoprotetto. In tal caso saranno da eseguire degli interventi per ridurre tale rischio ad un valore accettabile. Tali interventi saranno elencati, ma la loro realizzazione nonché i dettagli installativi saranno trattati in un incarico professionale che il cliente si riserverà di affidare e che esula dalla valutazione del rischio.

Valutazione del rischio movimentazione manuale rischi

Per movimentazione manuale dei carichi si intende:

“…. operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;”

L’art. 168 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “….qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’Allegato XXXIII, ed in particolare:

  • organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
  • valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’Allegato XXXIII;
  • evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’Allegato XXXIII;
  • sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’Allegato XXXIII…”

L’intervento di Studio Cetus S.r.l., che consente al Datore di Lavoro di assolvere al proprio obbligo di valutazione del rischio per i lavoratori legato alla movimentazione manuale dei carichi, si articola nelle seguenti fasi:

1.  Analisi delle attività:

  • caratteristiche del carico
  • sforzo fisico richiesto
  • caratteristiche dell’ambiente di lavoro
  • esigenze connesse all’attività
  • fattori individuali di rischio

A tale scopo vengono usate apposite liste di controllo per la rilevazione sistematica di tutti i fattori di rischio.

2.  Valutazione del rischio per la movimentazione manuale dei carichi:

i dati raccolti con la fase di analisi vengono elaborati, utilizzando metodologie internazionalmente riconosciute (NIOSH e Snook-Ciriello), al fine di effettuare una valutazione analitica del rischio.

Tale valutazione serve a quantificare l’entità del livello di esposizione al rischio di ogni addetto coinvolto in tali attività lavorative.

Sulla base delle evidenze emerse nel corso dello svolgimento dell’indagine vengono quindi definite le misure da adottare al fine di evitare o ridurre i rischi di lesioni dorso-lombari ed elaborato il documento di valutazione del rischio.

ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE
Studio Cetus S.r.l., con i propri tecnici, organizzerà un incontro preliminare con i referenti aziendali con lo scopo di esaminare quali siano le attività che possono sottoporre i lavoratori al rischio da movimentazione manuale dei carichi.

A seguito di questa analisi, i tecnici effettueranno sopralluoghi in Azienda per prendere visione delle lavorazioni e ottenere i dati necessari per eseguire i calcoli ed ottenere il livello di esposizione al rischio.

A supporto di questa attività, Studio Cetus S.r.l. consegnerà al Cliente una checklist da compilare in fase preliminare, che verrà poi utilizzata dai tecnici in fase di sopralluogo.

Una volta raccolti i dati necessari, verrà elaborato specifico documento di valutazione del rischio all’interno del quale, verranno proposte alcune soluzioni allo scopo di ridurre il rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, se necessarie.

Valutazione del rischio postazione videoterminale

I disturbi che i lavoratori addetti ai videoterminali possono accusare sono:

  • disturbi alla vista e agli occhi
  • problemi legati alla postura

  • affaticamento fisico e mentale

Mal di testa, rigidità alla nuca, bruciore agli occhi, lacrimazione, dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani sono i disturbi che più frequentemente interessano gli addetti ai videoterminali. Negli ultimi anni questi disturbi sembrano essere più frequenti e ciò può essere spiegato da un lato con la maggiore diffusione del videoterminale, dall’altro con i ritmi di lavoro più stressanti.

Ai fini della prevenzione è pertanto necessario:

  • organizzare correttamente il lavoro, rispettando le pause ed evitando di mantenere una posizione inalterata per tempi prolungati, la digitazione rapida e l’uso del mouse per lunghi periodi.

  • progettare ergonomicamente il posto di lavoro con una corretta scelta e disposizione degli arredi e dei videoterminali;

è poi importante:

  • avere a disposizione un videoterminale (schermo, tastiera, mouse e, se necessario, tappetino per il mouse) moderno e appropriato nonché arredi regolabili in base alle dimensioni corporee dell’operatore;

  • progettare ergonomicamente il posto di lavoro con una corretta scelta e disposizione degli arredi e dei videoterminali;