SICUREZZA SUI CANTIERI

Non affidarti al “caso” quando organizzi un cantiere. Quando pensi che tutto sia scontato, c’è sempre qualcosa che risulta tutt’altro che prevedibile.

Il cantiere è un’area di lavoro temporanea nella quale si svolge la costruzione di un’opera di ingegneria civile o di un fabbricato. Un cantiere può essere fisso (ad esempio nella costruzione di un edificio o di una nave) o mobile (come ad esempio nella costruzione di strade, gallerie, ferrovie, ecc…).

Il Titolo IV capo I del Decreto Legislativo N° 81 del 2008 è il riferimento principale per gli obblighi posti alla Committente in ambito di sicurezza dei cantieri.

L’art. 88 del D. Lgs. 81/08 chiarisce che il campo di applicazione del Titolo IV è per un “cantiere temporaneo o mobile”, di seguito denominato “cantiere”, così definito:

un qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X. L’Allegato X è il seguente:

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Quanto stabilito dal titolo IV del D.Lgs. 81/08 si applica anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (Decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”)

Le disposizioni del capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. non si applicano:

ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

ai lavori svolti in mare;

alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ALLEGATO XI del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X.

Le professioni richieste nei cantieri

Un CCP (critical control point) è un punto, una fase, o una procedura in cui è possibile ed indispensabile attuare un controllo al fine di eliminare, prevenire o ridurre a limiti accettabili un pericolo. Per identificare le fasi che possono essere controllate viene utilizzato l'”albero delle decisioni” (Decision Tree), al fine di comprendere se un passaggio all’interno della produzione (da intendersi in senso ampio) di un alimento è da ritenersi un punto critico di controllo o solamente un punto critico. Ogni fase rappresenta uno stadio di produzione e/o manipolazione degli alimenti, comprendenti la produzione primaria, la loro ricezione e trasformazione, la conservazione, trasporto, vendita e uso del consumatore.

NON sono punti critici di controllo:

un’azione che non ha un metodo di controllo e riduzione del pericolo (che verrà invece identificata come un punto critico);

un punto critico che a valle è in possesso di un sistema che elimini il pericolo.

Principio 3: definizione dei limiti critici

Le professioni più tipiche che caratterizzano un cantiere edilizio sono:

il direttore dei lavori, rappresenta il committente e si assicura che le indicazioni del progetto vengano attuate correttamente. Svolge il ruolo di responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento

il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra Committente e Impresa esecutrice.

Contattateci per organizzare un incontro conoscitivo e richiedere eventuale preventivo (sicurezza@studiocetus.it)

Coordinatore per la sicurezza cantieri

La normativa vigente considera la sicurezza nei cantieri edili un elemento fondamentale per tutelare i lavoratori nell’ambiente di lavoro, con indicazioni che le aziende devono rispettare per non incorrere in spiacevoli sanzioni. A tal fine, STUDIO CETUS S.r.l., con il coinvolgimento di tecnici specializzati, offre una vasta gamma di servizi a supporto come:

l’assunzione dell’incarico di Coordinatore in fase di progettazione (CSP) da parte di personale in possesso dei requisiti professionali per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e la stesura del fascicolo tecnico (FT);

l’assunzione dell’incarico di Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) per l’implementazione del piano di sicurezza durante le attività di cantiere, dal momento dell’apertura alla rimozione finale dello stesso;

la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del cronoprogramma di Gantt per la rappresentazione grafica della sequenza delle attività, della forza lavoro e delle attrezzature necessarie;

l’aggiornamento costante del Fascicolo tecnico (FT), che accompagna l’opera durante tutto il suo ciclo di vita, qualora non fosse presente la figura del coordinatore;

la stesura del Piano operativo di sicurezza (POS) e del Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) in conformità con le norme in corso sulla sicurezza nei cantieri edili temporanei e mobili;

la redazione del Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) dei ponteggi in condizioni di sicurezza;

la progettazione dei ponteggi da parte di personale qualificato e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in corso sulla sicurezza nei cantieri.

Responsabile dei lavori (Cantieri) L’art. 89 del D.Lgs. 81/08 definisce il Responsabile dei Lavori come: “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”. L’art. 90 del D.Lgs. 81/08 individua tra i compiti del Committente o del Responsabile dei Lavori, nel caso lo stesso sia stato nominato, anche i seguenti: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori…..”

Attività di coordinatore in fase di progettazione (CSP) Assunzione incarico Coordinatore in fase di progettazione (CSP) svolto da personale in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08. Il soggetto incaricato provvederà ad effettuare un sopralluogo nell’area oggetto dei lavori ricadenti all’interno del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 ed a raccogliere tutte le informazioni necessarie ad impostare e completare il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che consentirà al committente di procedere nell’assegnazione di contratti e/o appalti d’opera in conformità alle disposizioni normative in vigore. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione provvederà inoltre all’approntamento del fascicolo tecnico (FT) dell’opera che costituirà, dopo la ultimazione dei lavori, il documento di riferimento ai fini della sicurezza per tutte le attività di manutenzione ordinaria.

Attività coordinatore in fase di esecuzione (CSE) L’assunzione dell’incarico di Coordinatore in fase di esecuzione(CSE), svolto da personale competente e in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08, è uno dei servizi offerti da STUDIO CETUS S.r.l. in materia di sicurezza nei cantieri. Se cercate un coordinatore di sicurezza a Ravenna, Cesena, Forlì e provincia, contattateci per avere tutte le informazioni necessarie per la vostra azienda. Il soggetto incaricato riceverà dal Coordinatore in fase di progettazione (CSP) il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che utilizzerà come strumento operativo nello svolgimento delle attività di cantiere dall’apertura dello stesso sino al completamento di tutte le attività di finitura e alla successiva rimozione finale del cantiere.

Elaborazione documenti cantieri

ELABORAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PSC (CANTIERI)

L’Art. 100 Del D.Lgs. 81/08 definisce il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) come:

“Il piano….costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’Allegato XI…… nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’Allegato XV.

ELABORAZIONE FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA (CANTIERI)

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.

I contenuti del fascicolo sono i seguenti:

Descrizione sintetica dell’opera ed indicazione dei soggetti coinvolti

Rischi, misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

accessi ai luoghi di lavoro;

sicurezza dei luoghi di lavoro;

impianti di alimentazione e di scarico;

approvvigionamento e movimentazione materiali;

approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

igiene sul lavoro;

interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

utilizzare le stesse in completa sicurezza;
mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA POS (CANTIERI)

L’Art. 89 Del D.Lgs. 81/08 definisce il Piano operativo di sicurezza (POS) come:

“… il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV”.

I contenuti minimi del POS sono i seguenti:

i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
  • il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
  • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
  • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  • il nominativo del medico competente ove previsto;
  • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
  • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;

l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

ELABORAZIONE PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGI PI.M.U.S. (CANTIERI)

L’Art. 136 Del D.Lgs. 81/08 stabilisce che:

“….nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.

Contattateci per organizzare un incontro conoscitivo e richiedere eventuale preventivo (sicurezza@studiocetus.it)