D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, D.Lgs. n. 81/2008, art. 46 (Obblighi per il datore di lavoro). Direttiva 2006/42/CE, Allegato I, punto 1.5.6, <> (Obblighi per il costruttore). Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998, Allegato I (Modalità di analisi del rischio). Decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007 (Approccio ingegneristico).
La PREVENZIONE INCENDI secondo la legge italiana, indica il complesso delle attività finalizzata alla prevenzione del rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di incendi.
All’interno dei luoghi di lavoro, è d’obbligo per i datore di lavoro, redare una valutazione dei rischi, come stabilito dal D.Lgs. 81/08 s.m.i., che comprende la valutazione e la prevenzione di un eventuale incendio, dato che quest’ultimo può creare seri danni al lavoratore, come ad esempio: un’azione termica, la riduzione della visibilità, anossia, un’azione tossica dei fumi.
Con la prevenzione si vuole ridurre al minimo il rischio che l’incendio avvenga.
Il datore di lavoro deve analizzare le cause più comuni di incendio, dare informazione e formazione antincendio e prestabilire manutenzioni (ordinarie e straordinarie).
Bisogna porre particolare attenzione: ai rifiuti e scarti combustibili, ai depositi di materiali infiammabili, all’utilizzo di fonti di calore, agli impianti elettrici e cercare di tenere controllate le aree non frequentate.
Il datore di lavoro dovrà per cui predisporre regolari verifiche per garantire l’efficienza dei dispositivi antincendio e per eliminare eventuali cause o danni ad impianti che potrebbero pregiudicare l’incendio.
Altri possibili accorgimenti sono una corretta realizzazione e manutenzione di:
Impianti elettrici: realizzare impianti idonei, che evitino cortocircuiti, contatti lenti, surriscaldamenti dei cavi etc.
Impianti parafulmine.
Ventilazione dei locali.
Collegamento elettrico a terra: evitano l’accumulo di cariche elettrostatiche.
Utilizzare materiali e strutture incombustibili.
Utilizzare strumenti anti-scintilla.
Il secondo step è la PROTEZIONE.
Essa può essere PASSIVA o ATTIVA. Quella passiva non richiede l’ intervento di un uomo o di un impianto ma consiste in:
Barrire antincendio: come ad esempio, muri tagliafuoco, isolamento dell’edificio, distanze di sicurezza esterne ed interne etc.
Materiali classificati per la reazione al fuoco.
Sistemi di ventilazione.
Vie d’ uscita consone.
Quella attiva richiede l’intervento dell’uomo o di un impianto:
Rete idrica antincendi.
Estintori.
Impianti di rilevazione e spegnimento automatici.
Evacuatori di fumi e calore.
Dispositivi di segnalazione ed allarme.
La cosa fondamentale è avere sempre un PIANO DI EMERGENZA (questo include il piano di evacuazione).
Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Il certificato è rilasciato dal Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco. Il CPI certifica quindi che la situazione è stata trovata dai vigili del fuoco conforme alle norme antincendio.
L’elenco delle attività soggette al certificato è contenuto nella tabella del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98) recante Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato pubblicato il D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Le nuove tabelle vanno a sostituire le precedenti.
Le attività soggette alla prevenzione incendi vengono divise in 3 categorie – A, B, C – in base alla semplicità della struttura.
Ad esempio il punto 41 teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive, nel punto A ci sono i teatri con non più di 25 persone, nel B tra i 26 e i 100, nel C oltre i 100. Si ipotizza che i teatri che tengono 25 posti siano piccoli e quindi semplici da progettare.
La differenza tra le tipologie genera iter burocratici diversi:
Categoria A: i vigili del fuoco non valutano preventivamente i progetti
Categoria B e C: gli enti ed i privati responsabili delle attività, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Successivamente si può iniziare l’attività presentando al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto.
categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica, e non più il certificato
categoria C, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
È richiesto il CPI (punto 77 tabella D.P.R 151/11) per edifici destinati a civile abitazione con altezza dal punto di vista antincendio superiore a 24 metri. L’altezza è la distanza dalla quota di terra alla quota del piano d’ingresso dell’ultimo piano agibile (la quota del davanzale delle finestre o dei balconi dell’ultimo piano agibile).
Contattateci per organizzare un incontro conoscitivo e richiedere eventuale preventivo (sicurezza@studiocetus.it)
Il D.Lgs. 81 del 2008 “Testo unico in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori”, all’articolo 46 – PREVENZIONE INCENDI, comma 1 : “La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”.
Comma 2: “Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”.
Comma 4: “Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998”.
Riguardo agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente si sottolinea che questi importanti attori della gestione della sicurezza devono:
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’ emergenza (e nell’affidare i compiti ai lavoratori devono tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
La valutazione viene eseguita previo ricevimento delle piante e delle sezioni (o prospetti) dell’edificio su base cad. E’ necessario uno o più sopralluoghi da parte del tecnico incaricato. Per poter eseguire la valutazione è necessario conoscere tutte le fasi all’interno dell’attività, conoscere i depositi di sostanze infiammabili, combustibili e comburenti.
Relativamente ai corsi di formazione si rappresenta che il nostro staff è in grado di mettere a disposizione sede e docenti competenti in materia.
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Le aziende soggette all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 hanno l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio incendi per la propria sede e per la propria attività. Sulla base degli esiti della valutazione (eseguita secondo il DM 10/03/98) le aziende sono tenute ad adottare misure di prevenzione e protezione che possono variare dalla semplice installazione di idonei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti, etc.) e di adeguata cartellonistica di sicurezza, alla predisposizione del Piano di Emergenza interno , fino ad arrivare ad adottare misure di più elevata complessità.
Offriamo la nostra professionalità per pratiche di rilascio e rinnovo di Certificato Prevenzione Incendi (CPI), ottenimento di Pareri di Conformità e consulenze tecniche in materia di sicurezza antincendio; forniamo servizio di supporto alle aziende per il servizio di prevenzione e protezione per la protezione antincendio.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, elencate nel D.P.R. 151/2011, debbono avere una approvazione preventiva da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco dietro presentazione di un Parere di Conformità Antincendio o “esame progetto” curato da consulenti specializzati di STUDIO CETUS S.r.l.
Viene effettuato uno studio del sito, delle attività, del contesto fino ad elaborare le misure di prevenzione e protezione necessarie per la prevenzioni incendi e gli interventi di adeguamento obbligatori, passando dalla progettazione degli impianti elettrici, delle protezioni passive, come gli impianti di rilevazione fumi, e di quelle attive, come gli impianti idrici antincendio. A lavori ultimati, il predetto controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben definita che termina, in caso di esito positivo, con il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Le attività che STUDIO CETUS S.r.l. può svolgere, avvalendosi di tecnici specializzati, sono:
Analisi del rischio dell’area da proteggere;
Scelta degli eventi incidentali ipotizzabili per l’area in esame;
Scelta del tipo di protezione antincendio da adottare per l’area in esame;
Studio di affidabilità con dimensionamento preliminare;
Elaborazione Parere Conformità Antincendio per approvazione VV.F.;
Dimensionamento finale e progettazione di dettaglio;
Assistenza in fase di installazione;
Esecuzione collaudi e produzione delle necessarie certificazioni;
Verifica e certificazione degli Impianti.
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